La legge di riforma del condominio di cui alla legge 11 dicembre 2012 n. 220, entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha introdotto numerose e importanti modifiche alle norme prima in vigore su tale importante istituto codicistico.
Tra esse ha inserito nel codice civile l’art. 1130-bis “Rendiconto condominiale”, prevedendo la possibilità per l’assemblea condominiale di nominare “un revisore che verifichi la contabilità del condominio”.
Tra esse ha inserito nel codice civile l’art. 1130-bis “Rendiconto condominiale”, prevedendo la possibilità per l’assemblea condominiale di nominare “un revisore che verifichi la contabilità del condominio”.
A tale nuova nuova figura del “revisore condominiale”, anche meglio definibile come “Revisore dei conti condominiale” può essere affidato il compito di verificare la contabilità del condominio, anche per più esercizi finanziari.
La richiama disposizione prevede che la «deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore» (e cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) e che «la relativa spesa è ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà».
Gli scopi perseguiti dalla norma, che rappresenta una novità assoluta, sono essenzialmente quelli di tutelare i condomini, attribuendo loro maggiore coinvolgimento nella verifica dei conti condominiali. Non è però escluso che la nomina sia anche sollecitata per affiancare lo stesso amministratore, soprattutto in relazione ad attività di particolare importanza e di rilevante esposizione per il condominio.
L’intervento del revisore può rendersi necessario altresì in presenza di nomina di un nuovo amministratore senza che sia stata approvata la contabilità consuntiva del condominio, onde garantire al nuovo amministratore subentrante un preciso quadro contabile, definendo con chiarezza le posizioni contabili, in particolare dei singoli condomini, oppure in tutti i casi in cui sia richiesta una verifica dei conteggi, per eventuali irregolarità o altro. Ovviamente, altri casi potranno essere individuati nelle concrete dinamiche ed esigenze di ogni singolo condominio, fermo restando che la riforma non ha imposto alcuna condizione alla facoltà dell’assemblea di nominare un revisore e che la motivazione può essere di qualsiasi natura, anche una semplice verifica. Non necessariamente dovrà presupporre il dubbio di qualche irregolarità contabile o di altro tipo.
I motivi posti alla base della revisione determineranno in concreto l’ampiezza, la durata e l’oggetto della stessa.
Il revisore condominiale deve essere un professionista qualificato, una figura professionale in possesso di competenze specifiche di tipo giuridico, contabile e fiscale, ma anche di nozioni relative alla disciplina civilistica del condominio: le quali cose potranno consentire assumerà l’incarico di svolgere in modo informato e serio i compiti affidatigli.
Confedilizia Catanzaro, da sempre attenta a tutte le esigenze, i bisogni e le problematiche della proprietà immobiliare organizza uno specifico corso di formazione professionale al fine di formare i revisori condominiali e fornire loro gli strumenti necessari per poter svolgere nel modo migliore l'incarico.
La frequenza del corso e il conseguimento del relativo attestato potranno essere utilizzati per l’iscrizione dei revisori nel costituendo registro dei revisori condominiali della Confedilizia nonché per la formazione dell’elenco da trasmettere al Presidente del Tribunale ai fini dell’eventuale conferimento di incarichi professionali come c.t.u. o altro in vertenze condominiali e connesse.
Il corso si svilupperà in moduli didattici (clicca qui per il programma) e si concluderà con un esame finale e il rilascio ai partecipanti dell’attestato/diploma della Confedilizia.